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detrazioni fiscali

Le detrazioni fiscali per la ristrutturazione di casa tua. Una guida pratica per non perdetene nemmeno una!

Non ho dubbi sul fatto che tu sappia dell’esistenza delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione e che ti sia già […]

Indice

Non ho dubbi sul fatto che tu sappia dell’esistenza delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione e che ti sia già informato su questo argomento in molti altri siti .

Però sono sicuro che, nonostante tutto, le domande che ti stai ponendo sono ancora molte.

D’altronde è normale: stiamo parlando di un argomento non solo complesso, ma anche “liquido”, cioè in continua evoluzione.

Infatti ogni legge di bilancio porta alcune novità.

Questo articolo non solo è una guida completa (o quasi come ti dirò più avanti), ma è in continuo aggiornamento. Di anno in anno lo aggiorno con le ultime novità.

mailling list per ristrutturare casa

Conoscere le detrazioni fiscali e come sfruttarle è essenziale dalle primissime fasi della ristrutturazione.

Infatti è determinante per stabilire un budget chiaro e realistico.

Ti assicuro che sono veramente una manna dal cielo se sfruttate a dovere…

Ristrutturazione

Ma il problema è che spesso un committente non ha la più pallida idea di come fare a trarre il massimo da queste detrazioni e non sono rari i casi in cui vengono revocate in seguito ad un controllo.

Spesso perché è stata sbagliato un solo documento.

Ho già pubblicato un altro articolo sulle detrazioni fiscali. Se vuoi leggerlo lo trovi qui: 

[Guida Pratica] Incentivi Ristrutturazione: esistono solo il 50% e il 65%?.

L’articolo che stai leggendo adesso è stato pubblicato per la prima volta nel 2018. Anno in cui ci sono state molte novità relative alle detrazioni fiscali.

All’epoca ho deciso di scrivere un nuovo articolo perché le novità erano tante ed importanti.

Siccome l’articolo che ne è uscito era molto più approfondito del precedente ho deciso di renderlo una sorta di “work in progress” ed aggiornarlo di anno in anno.

Nei prossimi paragrafi affronteremo in modo sintetico e analitico tutti gli aspetti principali che riguardano le detrazioni fiscali.

Sia chiaro: non diremo realmente tutto, ma solo ciò che realmente ti può essere utile nella ristrutturazione della tua casa.

Quindi parleremo di:

  1. Detrazioni per le ristrutturazioni edilizie (bonus casa del 50%)
  2. Bonusmobili
  3. Detrazioni per l’efficientamento energetico (Ecobonus del 50% e 65%)
  4. Bonusverde

Tralasceremo tre detrazioni:

Partiamo!

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia

Le detrazioni fiscali relative agli “interventi di recupero del patrimonio edilizio” è il cosiddetto bonus casa o detrazione del 50%.

Attualmente sono le uniche ad essere strutturali nell’ordinamento legislativo italiano: si dice che una disposizione di legge è strutturale quando fa parte di una legge nazionale senza scadenza.

Tutte le altre detrazioni fiscali che analizzeremo sono a termine: devono essere cioè prorogate di anno in anno altrimenti cessano semplicemente di esistere.

Le detrazioni di cui parliamo ora sono inserite nel TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), e precisamente sono definite dall’articolo 16-bis, “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”.

Però c’è da evidenziare un aspetto essenziale: le detrazioni previste nell’articolo 16-bis del TUIR prevedono una detrazione del 36% da calcolarsi su un limite massimo di spesa di 48.000 €. Invece con le leggi di bilancio che si sono susseguite negli anni tali detrazioni sono state elevate al 50% da calcolarsi su un limite di spesa massimo di 96.000 €.

Questa maggiore detrazione viene prorogata di anno in anno (quindi possiamo dire che anche questa detrazione è parzialmente a termine…).

Quindi attualmente il bonus casa nei termini in cui ne parleremo in questo articolo è in scadenza al 31 dicembre di quest’anno.

Immobili e soggetti che possono usufruire delle detrazioni

Questa tipologia di detrazione è riservata esclusivamente agli immobili residenziali e alle relative pertinenze. Gli immobili devono essere esistenti, cioè iscritti al catasto, e devono pagare regolarmente l’IMU.

Possono accedere a queste detrazioni fiscali i contribuenti che “possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi”. Chi possiede è il proprietario, il nudo proprietario, l’usufruttuario, etc. Chi detiene è l’inquilino, il comodatario, etc.

Ma non c’è solo questa limitazione: infatti solo soggetti passivi IRPEF possono usufruire della detrazione. Stiamo parlando delle persone fisiche.

Ristrutturazione

Se le spese sono sostenute da più soggetti (tu e tua moglie ad esempio) possono essere portate in detrazione da entrambi, naturalmente esclusivamente per la parte di loro competenza.  Possono portare in detrazione le spese anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado – art. 5 TUIR) anche se non hanno diritti reali sull’immobile, purché conviventi del possessore/detentore del diritto e partecipanti alla spesa.

Le opere che puoi far rientrare in questa detrazione

Arriviamo alla parte più importante: che lavori puoi detrarre al 50%?

Al comma 1 dell’articolo 16-bis del TUIR trovi un elenco di tutti gli interventi agevolabili. Sono ben dieci tipologie diverse, qui ti evidenzio gli interventi più comuni e significativi per te:

  1. Puoi portare in detrazione tutti gli interventi che rientrano nelle categorie di intervento della manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. (NB: solitamente gli interventi che fai per ristrutturare casa rientrano nella manutenzione straordinaria)
    Ti evidenzio che gli interventi di manutenzione ordinaria (tipo la sola sostituzione delle piastrelle o dei sanitari del bagno) non sono detraibili (ad eccezione di quelli eseguiti sulle parti comuni di un condominio).
  2. Puoi portare in detrazione gli interventi di risparmio energetico “con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”.
    Attenzione a non confondere gli interventi di risparmio energetico che puoi detrarre con il bonus casa con quelli dell’ecobonus (di cui parleremo tra poco). Sebbene in gran parte coincidano come tipologia di opere, il fatto che siano detraibili con misure distinte è importante dal punto di vista della cumulabilità. Ne parleremo meglio più avanti.

Se ci hai fatto caso qui sopra ti ho messo in corsivo il passaggio della legge che parla dell’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Su questo aspetto vorrei spendere alcune parole.

Infatti questo passaggio ti consente di detrarre l’installazione di pannelli fotovoltaici. Che, a differenza di quanto si potrebbe credere, non è uno degli interventi rientranti nell’ecobonus.

Il motivo è che viene incentivata l’installazione di fonti energetiche rinnovabili non tanto perché è una decisione legata al risparmio. In fondo se ci pensi tanta energia ti serviva prima e tanta te ne serve dopo l’installazione dei pannelli fotovoltaici…cambi solo il posto da cui la prendi (prima tutta dalla rete e poi in parte dai tuoi pannelli).

Tali interventi sono incentivati perché contribuiscono alla sostenibilità del pianeta a prescindere dai consumi energetici.

Si tratta di un tema sempre più importante. E sono tanti gli utenti che decidono di sottoscrivere i contratti con fornitori di elettricità che producono energia esclusivamente da fonti rinnovabili. 

L’installazione di pannelli fotovoltaici tra l’altro si collega in modo stretto a quella di impianti domotici (e a tal proposito vedremo che la building automation rientra nell’ecobonus). Cioè sistemi che consentono, tramite una centralina intelligente, di gestire e monitorare tutti gli apparecchi dell’abitazione, anche da remoto, con l’unica necessità di avere un’efficiente offerta internet, che permetta di controllare in tempo reale i consumi.

Chiusa questa parentesi sul fotovoltaico ti evidenzio un’ultima categoria di interventi che rientrano nel bonus casa: cioè quelli di miglioramento sismico. In sostanza il sisma-bonus, che non è altro che una propaggine del bonus casa (e i cui massimali non sono cumulabili di conseguenza). Per approfondimenti fai riferimento all’articolo specifico che ti ho linkato sopra.

Una nota importante: se esegui dei lavori di manutenzione straordinaria in casa (spostamento muri o rifacimento impianti ad esempio) abbiamo detto che puoi detrarli con il bonus casa. In questo caso anche gli interventi di manutenzione ordinaria (come la sostituzione di pavimenti, rivestimenti, sanitari) possono essere detratti.

Proseguiamo

Le spese che possono essere detratte e come le dovrai detrarre

Naturalmente puoi portare in detrazione tutti i costi relativi all’esecuzione dei lavori.

Ma oltre a questi però possono essere detratte anche le spese sostenute per:

  • Progettazione, direzione lavori e tutte le altre prestazioni professionali
  • L’iva, l’imposta di bollo e i diritti
  • Tutti gli altri costi inerenti agli interventi realizzati

Vediamo ora come devi detrarre le spese e alcuni aspetti di cui devi essere consapevole prima di decidere se sfruttare o meno questa misura di agevolazione fiscale.

Abbiamo già accennato al fatto che il limite di spesa massimo su cui calcolare l’agevolazione è pari a 96.000 € e l’agevolazione è del 50%. Quindi possono essere portati in detrazione fino ad un massimo di 48.000 € per unità immobiliare.

Tale somma massima è comprensiva di IVA e deve essere ripartita in 10 quote annuali.

Chiaramente se spendi 80.000€ porterai in detrazione 40.000€ diviso in dieci anni e non 48.000€.

Altro aspetto importante da sottolineare è che la detrazione a cui avrai diritto non va a formare “credito di imposta”.

Cioè se la detrazione risulta maggiore rispetto alla tassazione ai fini IRPEF che devi pagare in un determinato anno, perderai la quota non sfruttata di detrazione per quello specifico anno.

Tale concetto è chiamato, in gergo tecnico, “capienza”: la capienza è la quantità di tasse che devi pagare.

Se non hai tasse da pagare non hai capienza.

Se devi pagare una somma di tasse maggiore della detrazione di cui puoi usufruire, puoi sfruttarla completamente.

Se invece devi pagare una somma di tasse minore della detrazione che ti spetta perdi la parte di detrazione eccedente.

Nel caso in cui tu sia un lavoratore dipendente, quindi con le tasse pagate alla fonte, i soldi della detrazione ti vengono accreditati sul conto corrente, ma il concetto di capienza vale ugualmente.

Ultimo aspetto da evidenziare è la non possibilità di cumulare tale detrazione con altre detrazioni.

In sostanza una somma spesa per una determinata lavorazione non può essere portata in detrazione due volte.

Questo caso potrebbe verificarsi, ad esempio, se viene effettuato un intervento di efficientamento energetico quale la sostituzione degli infissi: le somme spese potrebbero essere portate in detrazione sia come ristrutturazione edilizia (art. 16-bis) sia come efficientamento energetico agevolato con l’ecobonus (legge 296).

In questo caso devi scegliere quale delle due detrazioni sfruttare.

Risulta invece possibile, all’interno di un unico procedimento edilizio, sfruttare più detrazioni fiscali.

Ad esempio detrarre le spese per opere come la demolizione e il rifacimento dei muri interni (manutenzione straordinaria) applicando il bonus casa, e contemporaneamente detrarre la sostituzione degli infissi, applicando in questo caso  l’ecobonus.

In tal caso è necessario suddividere e contabilizzare correttamente le spese sostenute.

Però consente di aumentare i massimali in quanto il bonus casa ne ha uno (i 96.000€ che abbiamo visto) e l’ecobonus un altro (nel caso specifico degli infissi 60.000€).

Gli adempimenti necessari per accedere correttamente alle detrazioni

Presta attenzione a quanto stai per leggere perché ti dirò cosa devi fare sia durante che dopo i lavori di ristrutturazione per non rischiare di rimanere con un pugno di mosche in mano!

La legge ti richiede l’acquisizione e conservazione di documentazione di vario tipo e disciplina la metodologia di pagamento dei lavori:

  1. Deve essere presentata la necessaria pratica edilizia per realizzare l’intervento. Quindi devono esserci una CILA o una SCIA.
    se non è richiesta una pratica edilizia è necessaria un’autocertificazione da parte tua;
  2. Notifica preliminare all’asl prima dell’inizio dei lavori nel caso in cui sia necessaria;
  3. Fatturazione di tutte le spese che devono essere portate in detrazione. Per le spese che non possono essere fatturate, come ad esempio gli oneri di segreteria richiesti dagli uffici tecnici per l’istruttoria delle pratiche, è sufficiente la ricevuta di pagamento;
  4. Pagamento con bonifico bancario o postale. In questo caso bisogna utilizzare il modello messo a disposizione specificamente per le detrazioni fiscali.
    Devono essere indicati chiaramente il riferimento alla detrazione a cui si sta accedendo, in questo caso l’articolo 16-bis del d.p.r. 917/1986, il codice fiscale della persona che effettua il bonifico e la partita iva del soggetto a cui viene effettuato il pagamento.

Vi sono poi alcuni documenti che non sono sempre necessari ma nel caso in cui lo fossero devono essere conservati ed esibiti su richiesta:

  • L’avvenuta variazione catastale
  • Ricevute di pagamento dell’IMU
  • Dichiarazione di consenso da parte del proprietario dell’immobile (nel caso in cui tu faccia i lavori da inquilino)

Inoltre, dal 2018, per gli interventi detraibili col bonus casa e rientranti nel risparmio energetico, è diventata obbligatoria anche una comunicazione all’ENEA.

BONUS ARREDO

detrazioni fiscali bonus arredo

Il bonus arredo è stato introdotto dal d.l. 63/2013 con l’articolo 16. Essendo una detrazione temporanea deve essere prolungata di anno in anno. Attualmente è in vigore  fino a fine anno.

Immobili e soggetti che possono usufruirne

Nella legge non viene indicata una tipologia precisa di immobili che possono usufruire di queste detrazioni fiscali, ma vengono date delle condizioni imprescindibili per accedervi:

  1. Devono essere state sostenute delle spese per interventi di recupero edilizi come individuati all’articolo 16-bis del TUIR, comma 1.
    Stiamo quindi parlando di tutti gli interventi che abbiamo già visto nel paragrafo precedente, di conseguenza stiamo parlando di immobili residenziali.
  2. Il presupposto per usufruire di questo bonus è la realizzazione di interventi edilizi rientranti nelle categorie di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
  3. L’acquisto di mobili ed elettrodomestici deve essere stato fatto per l’arredo dell’immobile oggetto di intervento.

In merito a chi può usufruire di tali detrazioni chiaramente sono esattamente gli stessi soggetti che possono usufruire degli incentivi sulle ristrutturazioni edilizie in quanto il bonus mobili, come abbiamo appena detto, richiede come presupposto un intervento agevolato ai suoi sensi.

Gli acquisti che possono essere detratti

I beni agevolabili sono di due tipi:

  • Mobili
  • Grandi elettrodomestici di classe energetica almeno A+ o A per i forni.

Sono agevolabili i seguenti mobili: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione.

Sia i mobili che i grandi elettrodomestici devono essere nuovi e possono essere agevolati anche trasporto e montaggio.

In merito ai grandi elettrodomestici che rientrano in questa detrazione si può fare riferimento all’allegato II del d.lgs. 49/2014 in cui è presente un elenco indicativo e che ti riporto di seguito:

«1. GRANDI ELETTRODOMESTICI
1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione
1.2 Frigoriferi
1.3 Congelatori
1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti
1.5 Lavatrici
1.6 Asciugatrici
1.7 Lavastoviglie
1.8 Apparecchi di cottura
1.9 Stufe elettriche
1.10 Piastre riscaldanti elettriche
1.11 Forni a microonde
1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulte-riore trasformazione di alimenti
1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento
1.14 Radiatori elettrici
1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi
1.16 Ventilatori elettrici
1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle dispo-sizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell’8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di appli-cazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto ri-guarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico
1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento»

Ti evidenzio come, tra questi elettrodomestici non ci sono i televisori;

Le spese che puoi detrarre

L’importo massimo agevolabile viene calcolato su una spesa complessiva di 10.000 € tra costi dei mobili e dei grandi elettrodomestici. Di questa somma puoi detrarre il 50% spalmato su 10 anni.

Gli adempimenti necessari

I metodi per pagare mobili e grandi elettrodomestici sono:

  • Bonifico bancario o postale ordinario;
  • Carta di credito o di debito;
  • Finanziamento rateale a patto che la società che emette il finanziamento paghi con bonifico e che una copia di tale bonifico venga data al contribuente.

Per poter usufruire della detrazione del bonus mobili bisogna poter documentare, in caso di controllo, l’acquisto di beni tramite fattura, il pagamento con le modalità previste, tutta la documentazione che attesti l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione (documentazione edilizia  e notifica ASL se dovuta) e un’autodichiarazione che attesti la destinazione dei beni per l’immobile oggetto di intervento edilizio.

Ristrutturazione

BONUS VERDE

detrazioni fiscali bonus verde

Il bonus verde è una detrazione fiscale che è stata introdotta nel il 2018 e poi è stata confermata negli anni successivi.

Le detrazioni sono relative alle spese sostenute per:

  • «Sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazioni e realizzazione pozzi;
  • Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili

L’ammontare complessivo delle spese che può essere portato in detrazione è pari al 36% calcolato su un ammontare complessivo non superiore a 5.000€ (quindi 1.800€). Tale detrazione fiscale è assolutamente autonoma ed indipendente rispetto a quelle che abbiamo visto nei paragrafi precedenti.

Immobili e soggetti che possono usufruirne

Tale detrazione è riservata alle spese sostenute su immobili a destinazione abitativa.

La detrazione può essere usufruita anche per interventi effettuati «sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali».

Possono usufruire della detrazione solo i soggetti passivi IRPEF, quindi sono escluse le attività imprenditoriali.

Le spese sostenute possono essere detratte solo dai soggetti che hanno sostenuto le spese e che contemporaneamente «possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi».

Le opere che puoi detrarre

Le opere che possono essere detratte sono quelle che ti ho già richiamato nell’introduzione:

  • «Sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazioni e realizzazione pozzi;
  • Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili

Non viene data nessuna indicazione in merito alla categoria di intervento in cui rientrano le opere di sistemazione a verde: i lavori che vengono eseguiti, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali ai sensi delle presenti disposizioni, non devono quindi essere necessariamente di manutenzione straordinaria ma possono rientrare anche nell’ordinaria.

Le spese che puoi detrarre e come vengono detratte

Oltre alle spese necessarie per eseguire le opere, possono essere portate in detrazione anche le spese di progettazione e manutenzione connessi agli interventi.

È interessante evidenziare che anche le spese di manutenzione rientrano nel bonus verde.

La detrazione viene ripartita in dieci quote annuali costanti di pari importo.

Gli adempimenti necessari per accedere correttamente alla detrazione

L’unico adempimento obbligatorio per poter accedere correttamente alla detrazione che devi rispettare è utilizzare «strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni».

Non viene data indicazione in merito a quali siano tali strumenti, pertanto verosimilmente oltre ai bonifici possono essere considerati strumenti tracciabili anche carte di credito e assegni.
Chiaramente, sebbene non viene espressamente indicato nella legge, è importante conservare tutta la documentazione relativa all’intervento svolto.

INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

detrazioni fiscali ecobonus

Questa, dopo il bonus casa, è la seconda grande detrazione che generalmente viene sfruttata nelle ristrutturazioni residenziali: stiamo parlando del famoso Ecobonus, o detrazioni del 65% (anche se dal 2018 sono cambiate alcune cose in relazione alla percentuale di detrazione relativa ad alcune opere, abbassata al 50%).

Questa detrazione è stata introdotta per la prima volta con la legge finanziaria del 2007, l. 296/2006. Ed è stata confermata di anno in anno.

Un aspetto particolare da evidenziare è che, a differenza del bonus casa, la legge dell’ecobonus non riporta l’importo massimo di spesa su cui calcolare il 65% (o 50%) di detrazione. Viene invece riportato l’importo massimo che può essere detratto e che corrisponde al 65% (o 50%) della spesa totale massima ammissibile a detrazione.

Capisco che possa non essere di immediata comprensione, quindi facciamo un esempio.

Se per un intervento la legge riporta  che la somma massima detraibile è di 60.000 €, questa cifra è già il 65% (o il 50%) della spesa massima su cui calcolare la detrazione.

Per conoscere i massimali di spesa previsti dalla legge è quindi necessario fare un ragionamento inverso e, nel caso specifico, si arriverà a determinare che 60.000€ sono il 65% di una spesa massima di 92.307,69€ (o il 50% di 120.000€).

Ristrutturazione

Immobili e soggetti che possono usufruire delle detrazioni

Per l’ecobonus non viene fornita alcuna limitazione in merito al tipo di immobili che possono accedervi, l’unico limite è il fatto che devono essere esistenti. Naturalmente tutti gli immobili residenziali possono accedere a tale detrazione.

In una circolare dell’agenzia delle entrate viene chiarita una caratteristica essenziale che devono possedere gli immobili per poter accedere alla detrazione: l’obbligo di preesistenza di un impianto di riscaldamento all’interno della casa;

Tale obbligo vale anche per interventi che non riguardano l’impianto di riscaldamento.

Venendo ai soggetti che possono usufruire della detrazione in questione, questa è estesa sia ai soggetti “non titolari di reddito di impresa” (quindi i soggetti passivi IRPEF, quello che interessa te), sia ai soggetti “titolari di reddito di impresa”.

Gli interventi che possono essere detratti

Qui la faccenda si fa veramente complessa: infatti, partendo dagli interventi agevolabili definiti nella legge che ha istituito l’ecobonus, la legge 296/2006, negli anni sono state fatte aggiunte e modifiche agli interventi agevolabili, di cui le più recenti risalgono alla legge di bilancio 2018 che ha ridotto, per alcuni interventi, le agevolazioni dal 65% al 50%.

Attualmente possono usufruire delle detrazioni fiscali secondo la disciplina dell’ecobonus i lavori che riguardano:

  1. Interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti (l. 296/2006, art. 1, comma 344)
  2. Interventi sull’involucro degli edifici per riduzione della trasmittanza termica (l. 296/2006, art.1, comma 345)
  3. Interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (l. 296/2006, art.1, comma 346)
  4. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (l. 296/2006, art. 1, comma 347)
  5. Acquisto e posa in opera di schermature solari (l. 190/2014, art. 1, comma 47)
  6. Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (l. 190/2014, art. 1, comma 47)
  7. Dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti termici (l. 208/2015, art. 1, comma 88)
  8. Acquisto e posa di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (l.205/2017, art.1, comma 3, lettera a, numero 3).

Nei prossimi paragrafi metteremo in evidenza le caratteristiche principali dei singoli interventi qui elencati.

mailling list per ristrutturare casa

1. Interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti (l. 296/2006, art.1, comma 344)

In questo caso gli interventi di riqualificazione sono globali, sull’intero edificio esistente. Vi è un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate che specifica come l’intervento debba necessariamente coinvolgere l’intero edificio e non le singole unità immobiliari. Quindi, se abiti in condominio, questa misura non ti interessa minimamente.

Entrando nel merito delle opere agevolabili non sono precisamente definite ma si tratta genericamente di tutte le opere necessarie a raggiungere l’obiettivo di abbassare l’indice di prestazione energetica invernale di almeno il 20% rispetto a dei valori limite tabellati.

L’indice di prestazione energetica in sostanza è un valore assoluto che indica quanto è efficiente dal punto di vista energetico casa tua. Si ricava tenendo conto di una lunga serie di parametri (lasciamolo fare ai tecnici specializzati…)

2. Interventi sull’involucro degli edifici per riduzione della trasmittanza termica (l. 296/2006, art.1, comma 345)

La trasmittanza termica non è altro che una misurazione di quanto calore disperde un singolo elemento che compone l’involucro di casa tua. Più basso è il suo valore, più efficiente è la tua casa.
Pertanto lo scopo degli interventi che ricadono in questa tipologia è aumentare le prestazioni di isolamento termico. Naturalmente ci stiamo riferendo a muri, finestre e solai che dividono casa tua dall’esterno o da zone non riscaldate (come può essere un pianerottolo).

Vengono forniti dei valori minimi di trasmittanza da raggiungere perché l’intervento che vai ad effettuare possa usufruire delle detrazioni fiscali. Tali valori sono anch’essi tabellati.

Come sai la percentuale di detrazione dell’ecobonus è del 65%, però la legge di bilancio 2018 ha portato una modifica sostanziale alla detrazione spettante agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, riducendolo al 50%.

Quindi vi è una doppia aliquota sugli interventi di cui parliamo in questo paragrafo, a seconda che riguardino componenti opachi o componenti trasparenti.

3. Interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (l. 296/2006, art. 1, comma 346)

Su questa detrazione non ci sono molte parole da spendere perché la definizione è già abbastanza chiara e non vengono date specifiche tecniche particolari.

È utile evidenziare che questa tipologia di intervento è l’unica per cui non è richiesta la preesistenza di un impianto di riscaldamento per fruire delle detrazioni.

4. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (l. 296/2006, art. 1, comma 347)

Questa è una delle misure che quasi sicuramente utilizzerai poiché la sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento è uno degli interventi più diffusi e oggettivamente che portano a maggior benessere interno e risparmio in bolletta.

Per “interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale” si intendono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, nonché, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione.

Dal 2012 inoltre è inoltre agevolabile secondo questa misura anche la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore.

La legge di bilancio 2018 ha inserito delle casistiche in cui la detrazione viene abbassata al 50% o addirittura non corrisposta. Vediamo rapidamente queste eccezioni:

Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di im-pianti di climatizzazione invernali con impianti dotati di caldaia a condensazione avente efficienza inferiore alla A;

  • La detrazione è ridotta al 50% nel caso di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione avente efficienza pari almeno alla classe A;
  • La detrazione rimane del 65% nel caso di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione avente efficienza pari almeno alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
  • La detrazione rimane del 65% nel caso di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
  • La detrazione rimane del 65% nel caso di acquisto e posa in opera di generatori di aria calda a condensazione

Siccome l’installazione di caldaie a condensazione è ancora uno degli interventi più diffusi devi fare attenzione alla scelta delle stesse e anche ai sistemi di regolazione che vi associ.

5. Acquisto e posa in opera di schermature solari (l. 190/2014, art. 1, comma 47)

Quali siano le schermature solari a cui si fa riferimento si può trovare in un vademecum scaricabile dal sito dell’ENEA.

In questo vademecum, che comunque non costituisce giurisprudenza ma ha valore tecnico, troviamo elencate alcune caratteristiche che potrebbero aiutare a definire le “schermature solari”:

  • devono essere a protezione di una superficie vetrata;
  • devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
  • possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate;
  • possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
  • devono essere mobili;
  • devono essere schermature “tecniche”;
  • per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti (nord, sud, ovest, est);
  • per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento nord.

La legge di bilancio 2018 anche per questo intervento ha ridotto la detra-zione al 50%.

6. Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (l. 190/2014, art. 1, comma 47)

Questa tipologia di detrazione è stata introdotta con la legge di stabilità del 2015.

Come puoi leggere è assimilabile alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale.

Che differenza c’è quindi?

Semplicemente che le caldaie di cui si parla qui (generatori di calore) non sono alimentati a metano o ad elettricità, ma con biomasse.

Cioè il pellet e similari (anche il legno).

Rientrano tra le opere agevolabili:

  • smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;
  • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con un generatore di calore a bio-massa.

Inizialmente la detrazione per per questo intervento era del 65%, però la finanziaria del 2018 l’ha ridotta al 50%.

Il motivo è che non si ritengono le biomasse così “verdi” come si potrebbe credere.

Infatti bruciare questi composti comporta il rilascio delle famose PM10 (e anche più piccole, fino a PM2.5). Cioè le polveri sottili.

Che come noto sono cancerogene.

Sia chiaro: le caldaie di ultima generazione sono molto efficienti nel limitare la diffusione di tali polveri sottili nell’ambiente…ma comunque inquinano più di altri sistemi per produrre calore.

7. Dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti termici (l. 208/2015, art. 1, comma 88)

Questi interventi, introdotti dalla legge di stabilità 2016, sono classificati anche come “building automation”. In sostanza stiamo parlando di interventi legati alla domotica legata alla gestione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento. Il vademecum dell’ENEA che abbiamo citato poco fa in merito riporta:

«L’intervento deve configurarsi come fornitura e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da re-moto attraverso canali multimediali, eseguiti indipendentemente dalle installazioni e sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale.
I dispositivi devono:
a. Mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
b. Mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
c. Consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto»

8. Acquisto e posa di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (l.205/2017, art.1, comma 3, lettera a, numero 3)

Questi interventi rappresentano una novità del 2018.


I co-generatori sono delle apparecchiature in grado di produrre sia energia elettrica che calore. Fino a pochi anni fa erano utilizzati solo in grossi edifici ma le ultime evoluzioni hanno permesso di produrre macchine compatte adatte anche per case e appartamenti.

Obbligo per poter accedere alle detrazioni facendo interventi di questo tipo è garantire un risparmio di energia primaria pari almeno al 20% (N.B.: guarda quanto abbiamo detto al punto 1 di questo paragrafo).

Le spese che possono essere detratte, quanto puoi detrarre e come farlo

Detto quali sono le opere che rientrano nell’ecobonus, ecco tutte le spese che puoi portare in detrazione:

  1. Per gli interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi (pareti e solai) costituenti l’involucro edilizio possono essere detratte la fornitura e messa in opera di materiale coibente e di tutti i materiali e delle opere necessarie per dare l’opera completa.
  2. Per gli interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica delle finestre possono essere detratte la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso e le integrazioni e sostituzioni finalizzate al miglioramento del-le caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti.
  3. Per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda possono essere detratte lo smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente e la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione di impianti solari termici.
  4. Infine possono essere detratte le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione dell’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica.

Per quanto riguarda come e quanto detrarre hai sicuramente capito che la situazione è abbastanza ingarbugliata a causa di percentuali differenti e importi differenti a seconda degli interventi.

Come regola generale la percentuale di detrazione è pari al 65% delle spese sostenute, però come abbiamo già visto nel paragrafo precedente, la legge di stabilità 2018 ha ridotto la detrazione al 50% per alcuni interventi.

Nella tabella che ti propongo qui sotto trovi un riepilogo, per ognuno degli interventi, con la percentuale di detrazione, l’importo massimo detraibile e la spesa massima su cui calcolarlo.

detrazioni fiscali ristrutturazione casa riepilogo ecobonus

Gli importi da portare in detrazione vengono suddivisi in 10 rate annuali di pari importo.

Anche in questo caso, come per le detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie, vige il principio della capienza secondo cui gli importi possono essere realmente detratti fino al raggiungimento della massima imposta da pagare in un determinato anno. Eventuali importi aggiuntivi non costituiscono credito di imposta e vanno persi.

Sebbene non ti interessi direttamente nella ristrutturazione di casa tua, per cronaca sappi che per gli interventi condominiali esistono dei regimi speciali che aumentano le detrazioni fino al 75% e addirittura fino all’85% se gli interventi attuati sono effettuati insieme ad interventi di riduzione del rischio sismico.

Gli adempimenti necessari per accedere correttamente alle detrazioni

Rispetto a quanto previsto per le detrazioni sulla ristrutturazione edilizia, gli adempimenti da svolgere obbligatoriamente per accedere all’ecobonus sono sensibilmente più articolati e richiedono di produrre, in quasi tutti i casi, della documentazione tecnica aggiuntiva rispetto a quella legata alla sola procedura edilizia.

Naturalmente risulta necessario predisporre correttamente tutta la eventuale documentazione edilizia. In compenso, a differenza di quanto abbiamo visto per le ristrutturazioni edilizie, in questo caso la legge non esclude dagli interventi agevolabili la categoria della manutenzione ordinaria. Se le opere da eseguire rientrano in questa categoria di intervento è comunque sempre bene che tu rediga un’autocertificazione con la data di inizio lavori e la dichiarazione che i lavori eseguiti sono agevolabili ai sensi della legge 296/2006.

Vediamo quali sono gli adempimenti particolari legati all’ecobonus.

Asseverazione del tecnico

Questa asseverazione viene redatta da un tecnico abilitato (che può essere anche il direttore dei lavori), il quale certifica che l’intervento eseguito è conforme ai requisiti tecnici.

Attestato di prestazione energetica

Tale attestato deve essere redatto successivamente all’esecuzione dei lavori. Non viene richiesto l’attestato per i seguenti interventi considerati minori:

  • sostituzione di finestre e infissi (in singole unità immobiliari)
  • installazione di pannelli solari
  • acquisto e posa in opera di schermature solari

Invio della documentazione all’ENEA

Attraverso il portale www.acs.enea.it devono essere inviati dei dati relativi alle opere di risparmio energetico eseguite. L’invio della documentazione può essere eseguito solo dagli utenti registrati che possono essere:

  • tecnici abilitati e amministratori di condominio per l’invio delle pratiche complete
  • utenti generici per l’invio di dichiarazioni semplificate.

Le dichiarazioni semplificate sono solo quelle relative alla sostituzione di infissi in singole unità immobiliari, installazione di schermature solari e installazione di pannelli solari.

Tutta la documentazione deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Al momento della trasmissione il portale dell’ENEA rilascerà una ricevuta.

Modalità di pagamento

Come per le detrazioni dedicate alla ristrutturazione edilizia, i pagamenti devono essere fatti tramite bonifici bancari o postali per i soggetti IRPEF. I titolari di reddito di impresa possono pagare anche con modalità diverse (ad esempio con assegni).

Il bonifico deve essere specifico per detrazioni fiscali (legge 296/2006) e deve riportare le medesime informazioni che abbiamo già visto per le detrazioni del 50%.

Naturalmente tutta questa documentazione deve essere conservata a tua cura per eventuali controlli.

APPENDICE: CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA AL POSTO DELLA DETRAZIONE FISCALE

In questo paragrafo ti parlo di una novità epocale introdotta nel 2020, con il decreto rilancio che ha introdotto il super bonus del 110%.

Non è il super bonus questa novità (a tal proposito ti invito a leggere l’articolo che ti ho linkato sopra) ma la possibilità di usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura al posto della detrazione fiscale.

Come abbiamo detto normalmente le detrazioni fiscali funzionano come sconto sulle tasse da ripartire in 10 rate annuali.

Nell’articolo 121 del decreto rilancio il legislatore si è inventato questa cosa della cessione del credito e dello sconto in fattura che può essere applicato alle detrazioni fiscali.

Approfondiamo le due opzioni

Opzione a): puoi usufruire di uno sconto fino a una somma pari all’importo della detrazione (naturalmente nel rispetto dei limiti di spesa che abbiamo già visto).

Questo sconto viene fatto dalle imprese e dai fornitori che hanno eseguito l’intervento. Questi ultimi recuperano tali somme come credito di imposta pari alla detrazione che ti spetterebbe.

Tale credito possono o utilizzarlo per compensare le proprie tasse, oppure cederlo ad altri soggetti (tra cui banche e finanziarie).

Quindi, in un mondo ideale, tu non paghi nulla all’impresa e lei ti fa i lavori.

Opzione b): puoi cedere direttamente la detrazione che ti spetta ad un soggetto terzo, trasformandola contestualmente in credito di imposta.

Tale credito che hai ceduto può a sua volta essere ceduto ad altri soggetti (banche e finanziarie)

Quindi, invece di scontarti i lavori, l’impresa te li fattura e tu glieli paghi regolarmente. Però, invece di usufruire della detrazione in prima persona, la cedi tu direttamente a qualcun altro (solitamente banche e finanziarie) sotto forma di credito di imposta.

In questa ipotesi devi comunque sborsare i soldi, anche se dovresti riceverli indietro praticamente subito (sempre in un mondo ideale).

Questa doppia possibilità è stata introdotta principalmente per il super bonus del 110%, però è stata estesa a tutte le detrazioni fiscali attualmente attive, anche quelle non inserite nel superbonus.

Quindi:

  1. Bonus casa (detrazione del 50%)
  2. Ecobonus (detrazione del 50% o del 65% per le misure non previste dal superbonus, 110% per quelle del superbonus)
  3. Sismabonus (tutto compreso nel superbonus al 110%)
  4. Bonus facciate (detrazione del 90%)
  5. Installazione pannelli fotovoltaici (in realtà compreso nel bonus casa e comunque compreso nel superbonus)
  6. Installazione di colonnine elettriche (come sopra)

Quindi, se in caso di ristrutturazione normalmente avresti usufruito delle detrazioni fiscali del 50% sulle somme spese (fino ad una spesa massima di 96.000€). Oggi puoi chiedere lo sconto in fattura del 50% o cedere il credito del 50%.

Lo stesso vale ad esempio per la sostituzione degli infissi o per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento (con l’ecobonus).

Dette le cose belle di questa misura di legge, vorrei evidenziarti un punto importante.

Se durante un accertamento, l’Agenzia delle Entrate scopre che la detrazione non era dovuta: le somme non dovute devono essere recuperate. Anche quelle passate.

E lo deve fare nei confronti di chi ha beneficiato degli interventi. Cioè nei tuoi confronti.

Quindi chi sta sfruttando il tuo credito di imposta (la banca, la finanziaria, l’impresa, etc.) non rischia nulla. Continua a detrarre normalmente.

Tu dovrai risarcire lo Stato (con gli interessi).

SFRUTTARE LE DETRAZIONI FISCALI E’ UNA QUESTIONE DI EQUILIBRISMO

In questo lungo articolo ti ho spiegato i segreti delle detrazioni fiscali, adesso ne sai sicuramente di più ma sicuramente nel momento in cui dovrai mettere in pratica queste informazioni  sarai affiancato dal tuo tecnico e/o da un bravo commercialista.

La cosa principale che ti deve rimanere da questo lungo articolo è che devi programmare attentamente le spese in modo da riuscire a sfruttare nella tua ristrutturazione non solo una ma tutte le detrazioni che ti vengono messe a disposizione.

Importi, percentuali di detrazioni, documentazione necessaria e capienza sono tutti dati che devi considerare per farti bene i conti in tasca e non rischiare di rimanere fregato.

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